In caso di malfunzionamento della piattaforma elettronica ove si svolge la procedura di gara, è onere dell’operatore economico farsi parte diligente segnalando, con immediatezza, la situazione sia alla stazione appaltante, anche al fine di richiedere, se del caso, una proroga dei termini di presentazione delle offerte, sia al titolare della piattaforma, per il necessario intervento di risoluzione: è quanto evidenziato dal TAR Umbria, sez. I, nella sent. 27 ottobre 2022, n. 761.
Soccorre, in tal senso, la previsione di cui all’art. 79, comma 5 bis, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), secondo cui “nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento”.
Peraltro, come del resto chiarito in giurisprudenza, “la sempre maggiore diffusione delle gare svolte con modalità informatiche pone in capo agli operatori una peculiare diligenza nella trasmissione degli atti di gara secondo le istruzioni fornite, con conseguente impossibilità di addossare alla stazione appaltante ogni tipo di anomalia nel meccanismo di invio e ricezione, salva la prova del malfunzionamento del sistema messo a disposizione per la trasmissione delle offerte a fronte del quale lo stesso legislatore ha approntato il rimedio previsto dall’articolo 79 comma 5 bis d.lgs 50/2016” (TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 16 dicembre 2021, n. 13081).
Nel caso specifico, i giudici perugini hanno stigmatizzato il comportamento del concorrente che, dinanzi all’impossibilità di caricare separatamente i documenti amministrativi da quelli relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica per un probabile malfunzionamento, anziché segnalare il problema del malfunzionamento alla stazione appaltante (chiedendo all’occorrenza una proroga dei termini ovvero una sospensione degli stessi) e al gestore della piattaforma (aprendo un ticket a fronte della disfunzione riscontrata), aveva inserito nella sezione relativa alla documentazione amministrativa anche l’offerta tecnica e quella economica. Tale comportamento ha determinato l’esclusione dalla gara per violazione del principio di separazione e segretezza delle offerte: alla luce delle precedenti considerazioni, i giudici hanno ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante e la legittimità dell’esclusione comminata.