Per la gestione delle risorse del PNRR gli enti territoriali che rivestono la qualità di soggetti attuatori devono rispettare il quadro normativo nazionale vigente e la normativa europea applicabile richiamata dalle norme e circolari appositamente emanate per l’attuazione del PNRR Italia.
Come evidenziato dal Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR, allegato alla circ. n. 29/2022 del MEF, nel rispetto della normativa vigente, compreso il principio contabile della programmazione Allegato 4/1 al decreto-legislativo n. 118 del 2011, l’ente locale è tenuto ad aggiornare il proprio documento di programmazione (DUP) ed inserire i lavori nel piano triennale delle opere pubbliche in coerenza con il bilancio nel rispetto della normativa nazionale vigente.
L’aver assunto formalmente l’impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall’aver accettato un finanziamento per un progetto del PNRR impone all’ente, in relazione alla propria dimensione, di valutare l’opportunità di intervenire sui propri regolamenti e/o circolari destinate ai diversi servizi interessati o con delibere, nel caso di enti locali di piccole dimensioni, per indirizzare e coordinare le attività gestionali tecnico e amministrativo contabili al fine di dare piena e puntuale attuazione alle progettualità a valere delle risorse del PNRR nel rispetto del cronoprogramma.
La verifica deve essere estesa anche alla sostenibilità degli oneri correnti, a regime, necessari alla gestione e manutenzione degli investimenti realizzati con le risorse del PNRR.
Ricordiamo che il punto 8.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione, Allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, prevede, con riferimento agli obiettivi strategici dell’ente, l’approfondimento delle condizioni esterne e interne all’ente.
Con particolare riferimento alle condizioni interne all’ente, è importante relazionare sugli investimenti e sulla relativa sostenibilità anche con riferimento agli equilibri, nonché sulla disponibilità e sulla gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.
Con riferimento alla sezione operativa (SeO), sarà necessario individuare, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella sezione strategica (SeS) e per tutto il periodo di riferimento del DUP; in particolare, si sottolinea che la SeO ha, tra gli altri, lo scopo di costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi.
Un ente locale capofila di un progetto, di cui beneficiano anche altri enti locali, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e le responsabilità previste in capo al soggetto attuatore e, conseguentemente, sarà tenuto anche alla coerenza del proprio documento di programmazione e alla coerenza specifica del proprio bilancio con riferimento all’intero progetto e, quindi, anche con riferimento alle opere che dovrà realizzare sul territorio degli altri enti locali per i quali ha assunto il ruolo di capofila.
Gli enti destinatari delle opere realizzate da un ente capofila, che avranno espresso la volontà di partecipare al bando e/o avviso per uno o più progetti presentati dall’ente locale capofila, daranno atto, nella sezione strategica del proprio documento di programmazione, di tale partecipazione e dei benefici che ricadranno sul proprio territorio.
Anche gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali il principio contabile richiamato prevede un DUP semplificato, e gli enti locali fino a 2.000 abitanti, per i quali è consentito di redigere un DUP in forma ulteriormente semplificata, illustrano il programma dell’Amministrazione evidenziando i progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti, con particolare riferimento all’adeguatezza della propria struttura.