Mancata trasmissione elenco delle spese di rappresentanza: il warning della Corte dei conti
È illegittimo il comportamento del Comune che non trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio: è quanto ribadito dai giudici contabili, sez. reg. di controllo Abruzzo, nella delib. n. 261/2022/PRSE, depositata lo scorso 28 ottobre.
Ed infatti, l’art. 16, comma 26, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, così dispone: “le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, sul sito internet dell’ente locale”.
I giudici hanno anche stigmatizzato la mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il regolamento interno delle spese di rappresentanza; la Corte ha ribadito che ritiene opportuna l’adozione di uno specifico regolamento, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall’art. 6, comma 8, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno come obiettivo il contenimento di tale tipologia di spesa. L’adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della Pubblica Amministrazione, permette, oltre al rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, una gestione amministrativa – contabile, coerente con le norme inserite nella più ampia programmazione dell’Ente, garantendo l’efficacia dell’attività ordinaria ed un contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.