La previsione di un fondo per spese impreviste non esonera l’ente dal riconoscimento del debito fuori bilancio

La previsione di un fondo per spese impreviste non esonera l’ente dal riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, trattandosi di un fondo “non impegnabile”, idoneo a garantire adeguata copertura finanziaria della spesa da sostenere, ma non certamente finalizzato a derogare alle regole di corretta assunzione del relativo impegno di spesa, nei termini di cui all’art. 191 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sicilia, nella delib. n. 165/2022/PAR, depositata lo scorso 19 ottobre (richiamando, ex multis, Sez. delle Autonomie, delib. n. 27/QM/2019; sez. reg. contr. Lombardia, delib. n.118/2022/PAR; sez. reg. contr. Liguria, delib. n. 73/2018 e sez. reg. contr. Campania, delib. n. 2/2018).

Nell’occasione i giudici contabili hanno anche ricordato che:

  • il riconoscimento del debito fuori bilancio ha la finalità di riportare un’obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente all’interno della sfera patrimoniale dell’ente e del “ciclo del bilancio”, ricongiungendo debito e volontà amministrativa sul piano dell’adempimento;
  • la funzione di tale procedura è, dunque, quella di consentire a debiti sorti al di fuori della legittima procedura di spesa e di stanziamento di rientrare nella contabilità dell’ente;
  • l’impegno propedeutico al successivo pagamento deve essere assunto solo dopo l’avvenuto riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale.

 

 

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