Se il legale rappresentante viene colpito da una misura cautelare, la cooperativa partecipante alla gara di appalto non può essere esclusa se la dissociazione è stata effettuata tempestivamente: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 31 ottobre 2022, n. 6741.
Come è noto, l’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede l’esclusione “qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata”.
Secondo i giudici, poiché la cooperativa aveva provveduto a sostituire il legale rappresentante già il giorno successivo all’adozione della misura cautelare, la dissociazione doveva considerata effettiva e non simulata.
Aspetto temporale rilevante è il momento della partecipazione alla gara, che rappresenta l’elemento che segna il discrimine affinché possa dirsi avverata la situazione contemplata dalla norma, laddove al contrario la tardiva dissociazione non può valere se avviene in costanza di gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 luglio 2020, n. 1212: “l’attività di dissociazione non può giammai assumere valore esimente con riferimento agli amministratori in carica al momento di presentazione della domanda di partecipazione (Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2727; III, 1° luglio 2015, n. 3274)”.