Certificazione COVID-22: pronto il nuovo modello

Sul sito della Ragioneria dello Stato (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/comunicato_dm242764_18_ottobre_2022/) è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022, contenente le indicazioni e i modelli riguardanti la certificazione Covid per il 2022, della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse, dovranno trasmettere, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, utilizzando l’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento di energia elettrica e gas.

La certificazione dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria.

Rispetto al modello dell’anno precedente, vi sono alcuni aspetti rilevanti da tenere in considerazione:

  • contratti di servizio continuativi: possono essere certificate le maggiori spese Covid da sostenere sul 2023 per i contratti di servizio fino a tutto il mese di febbraio 2023;
  • spese per il personale: possono essere certificate le maggiori spese per il personale sostenute fino al mese di marzo 2022 (termine di scadenza del periodo emergenziale) o, per i servizi educativi, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022;
  • contributi a privati per il caro bollette: è possibile indicare le risorse utilizzate per riconoscere contributi a famiglie e imprese per finanziare gli aumenti delle bollette;
  • economie su spese certificate nel 2020 e 2021: gli enti dovranno rilevare tra le minori spese tutte le economie registrate su impegni già inclusi nelle certificazioni precedenti, sui quali si registrano delle economie; tali economie liberate possono essere utilizzate per le medesime finalità nell’esercizio 2022.

Ricordiamo che il mancato rispetto del termine del 31 maggio 2023 comporta pesanti conseguenze:

  • se la certificazione verrà trasmessa dopo detta scadenza ma entro il successivo 30 giugno, l’ente andrà incontro ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80% dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024;
  • se la certificazione verrà trasmessa nel mese di luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale sarà comminata in misura pari al 90% dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024;
  • se anche la data del 31 luglio 2023 non verrà rispettata, allora la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale sarà applicata in misura pari al 100% dell’importo delle risorse attribuite in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.

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