La nozione di passività pregressa secondo la Corte dei conti
Le passività pregresse sono spese che, a differenza dei debiti fuori bilancio, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo a un maggiore debito per insufficienza dell’impegno contabile: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sicilia, nella delib. n. 165/2022/PAR, depositata lo scorso 19 ottobre (richiamando, ex multis, sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 436/2013/PAR; sez. reg. di contr. Sardegna, delib. n. 33/2021; sez. reg. di contr. Sicilia, delib. n. 81/2022/PAR).
Proprio perché le passività pregresse si pongono all’interno di una regolare procedura di spesa, esulano dalla fenomenologia del debito fuori bilancio e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione; in tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria, accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti.
Proprio a tale funzione assurge il principio di flessibilità, volto a trovare all’interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio, la possibilità di fronteggiare agli effetti derivanti da circostanze imprevedibili e straordinarie, utilizzando strumenti ordinari, come il fondo di riserva o le variazioni di bilancio, finalizzati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi imprevedibili e straordinari.