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Malfunzionamento piattaforma MEPA: necessario garantire la partecipazione effettiva dei concorrenti

Come è noto, l’art. 79, comma 5-bis, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede che “Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. […]”.

Intervenendo sulla corretta interpretazione esegesi della disposizione, il TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 17 ottobre 2022, n. 1746, ha affermato che il differimento del termine deve essere adeguato, onde consentire una effettiva possibilità di partecipazione alla gara da parte dei concorrenti. Nel caso specifico, la stazione appaltante, preso atto dell’effettivo e prolungato malfunzionamento della piattaforma informatica, aveva deciso di prorogare di due giorni il termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti; i giudici, tuttavia, hanno ritenuto la durata della proroga non sufficiente, perché comportante un’eccessiva compressione del tempo disponibile per la presentazione delle offerte, lesiva dell’interesse dell’operatore a presentare la propria offerta ed hanno deciso l’annullamento della procedura di gara.