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La funzione della relazione di fine mandato

L’art. 4 del Decreto Legislativo n. 149/2011, come da ultimo modificato dall’art. 11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, nella delib. n. 187/2022/VSG, depositata il 26 ottobre scorso, la relazione di fine mandato risponde al principio di accountability degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. Essa costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell’attività svolta dagli amministratori nell’esercizio delle rispettive funzioni nella fase di passaggio da una consiliatura all’altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell’ente (così Sezione delle Autonomie, delibera n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).

In quest’ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti volti a garantire la massima responsabilizzazione, l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli elettori, di cui all’art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione“.

Come disposto dal più volte citato art. 4 del decreto legislativo n. 149/2011, essa contiene infatti la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale, con indicazione delle eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, e delle azioni intraprese per porvi rimedio; e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando, come parametro di riferimento, realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

Al fine di agevolarne la stesura, il comma 5 del medesimo art. 4 ha previsto l’adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati – d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ex art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 – con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013 (G. U. n. 124 del 29 maggio 2013).

Per garantire l’attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata dall’Organo di revisione dell’ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.