Niente finanziamento regionale al Comune che presenta gli allegati ma non la domanda di partecipazione
È legittima l’esclusione del Comune che, in relazione ad un avviso pubblico relativo a finanziamenti regionali, presenta tutti gli specifici allegati richiesti ma non la domanda di partecipazione: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 18 ottobre 2022, n. 1789.
La domanda di partecipazione avrebbe dovuto essere redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e contenere non solo la dichiarazione di volontà espressa di partecipare all’avviso ma anche una pluralità di dichiarazioni di assunzione di impegni connessi alle attività finanziate e di dichiarazioni di veridicità degli elementi dichiarati nei vari allegati. Secondo i giudici, l’assenza di un documento che contenga tali dichiarazioni formali non può, quindi, essere surrogata da altri documenti, seppur contenenti taluni degli elementi che sarebbero stati presenti nella dichiarazione di adesione all’avviso.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, nelle procedure comparative non può essere invocato il soccorso istruttorio dal concorrente incorso nella mancata produzione di un documento o in un inadempimento procedimentale richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis, in forza del principio di autoresponsabilità, e prima ancora per il rispetto della par condicio tra i candidati, nonché dei principi di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.
Principi questi che trovano applicazione con maggior rigore laddove si tratti della selezione di progetti che aspirano alla distribuzione di risorse pubbliche scarse (cfr., tra le molte, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 18 gennaio 2021, n. 531 e sent. 4 ottobre 2016, n. 4081).
Il soccorso istruttorio consente, infatti, di completare dichiarazioni o documenti già presentati, ma non di introdurre documenti nuovi. Ne deriva che, laddove non sia stata proprio presentata la domanda di partecipazione alla selezione, non possa farsi luogo all’applicazione dell’istituto (rimediale) del soccorso istruttorio (Consiglio Stato, sez. VI, sent. 1 luglio 2021, n. 5008).