La verifica di congruità del revisore sull’entità delle quote accantonate nel fondo rischi, pur considerata l’indiscutibile esigenza di una determinazione matematica, non può risolversi nell’enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del contenzioso, che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 134/2022/VSG, depositata lo scorso 24 ottobre.
Come evidenziato già in precedenza, “particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione” (Sezione delle Autonomie, delib. n. 14/2017/INPR contenente “Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”).
La centralità della funzione del revisore è ulteriormente evidenziata dalla circostanza fattuale che il sistema normativo non si limita a chiedere un parere (come nel caso dell’adozione del bilancio di previsione o del riconoscimento di debiti fuori bilancio) ma richiede espressamente una specifica attestazione sulla congruità dell’accantonamento.
Se, quindi, la determinazione del fondo rischi esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente, è da escludere un controllo a campione; al contrario la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un’analisi specifica delle singole posizioni e correlate poste contabili. Su tale aspetto, è utile ricordare che, come già evidenziato in precedenza, che “La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento”, e che, a tale riguardo, occorre dotarsi “di un’apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie” (sez. reg. contr. Sicilia, delib. n. 6/2019/SS.RR/PARI).