L’incremento dell’indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell’art. 1 della Legge n. 234/2021, deve avvenire prendendo come riferimento l’importo dell’indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Lombardia, nella delib. n. 153/2022/PAR, depositata lo scorso 20 ottobre.
Il motivo di tale statuizione è motivato dalla considerazione che, come già espresso in passato dalla magistratura contabile (Corte dei conti, SS.RR. in sede di controllo, delib. n. 1/2012; Sezione delle Autonomie, del. n. 24/SEZAUT/2014/QMIG; sez. reg. di contr. Liguria, del. n. 53 /2021/PAR del 2 aprile 2021), la riduzione in discorso ha carattere strutturale.
Secondo i giudici, “Il carattere “strutturale” di questo taglio lineare ha trovato conferma, anche se in via espressa solo con riferimento ai comuni sotto i 3000 abitanti, nel D.M. del Ministero degli interni del 23 luglio 2020, dove all’art. 1, con riferimento alle “misure mensili dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119”, viene precisato che, comunque, resta “ferma (..) la riduzione del 10 per cento di cui all’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.