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La spesa per il segretario rileva ai fini del vincolo di contenimento delle spese del personale

La spesa del personale per assicurare il maggiore costo del servizio di segretario comunale deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, della Legge n. 296/2006, essendo possibile una deroga solo nei casi espressamente previsti dal legislatore: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Lombardia, nella delib. n. 154/2022/PAR, depositata lo scorso 20 ottobre.

La norma di riferimento è l’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, che impone agli enti locali di assicurare la riduzione delle spese di personale; il comma 557 quater del medesimo articolo aggiunge che, “a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

La giurisprudenza contabile è consolidata nell’affermare che il vincolo della spesa di personale non è, comunque, superato per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 33 del c.d. decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della Legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8), che hanno innovato la disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali, introducendo un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa (cfr. sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 243/2021/PAR del 20 ottobre 2021 che richiama la delib. n. 164/2020/PAR della medesima sezione). Più nello specifico, è stato sottolineato che “la coesistenza di due diverse discipline del contenimento della spesa di personale si spiega in relazione ai diversi ambiti operativi che le caratterizzano. Segnatamente, il limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557 quater, della l. n. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della “spesa di personale”, e non solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale limite, in quanto espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, è suscettibile di deroga nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge» (sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 243/2021/PAR del 20 ottobre 2021 che richiama sez. reg. di contr. Campania, delib. n. 208/2021/PAR e sez. reg. contr. Veneto, delib. n. 177/2020/PAR). Conseguentemente, il “maggiore costo del servizio di segretario comunale, stante l’obbligatorietà dell’incarico istituzionale” non rientra tra le tassative deroghe al vincolo di spesa in esame (ad esempio, dal Decreto 17 marzo 2020).