È inammissibile l’ottemperanza promossa dall’avvocato distrattario per il pagamento del credito derivante dalle spese liquidate dal giudice: è quanto affermato dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 21 ottobre 2022, n. 679.
Come è noto, sul piano normativo, l’art. 248, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”; il successivo art. 252, comma, 4 chiarisce che “L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” (che il Consiglio dell’ente locale, ai sensi dell’art. 259, comma 1, presenta per l’approvazione al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’OSL).
Alla stregua della recente giurisprudenza (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 20 marzo 2020, n. 260), ne discende che:
- la disposizione di cui all’art. 248 (“Conseguenze della dichiarazione di dissesto”) del TUEL esclude qualsivoglia possibilità di pagamento di debiti pregressi, se non per il tramite della procedura rimessa all’organo straordinario di liquidazione di cui agli artt. 252 e seg.;
- il divieto di azioni esecutive individuali nei confronti del Comune in stato di dissesto va esteso a tutte le azioni aventi il medesimo contenuto, tra le quali il giudizio di ottemperanza rivolto all’esecuzione di una sentenza, o atto equiparato, del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro (TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 28 marzo 2022, n. 235);
- la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 9 aprile 2018, n. 2141).
In particolare, la finalità della disposizione di cui all’art. 248 è di paralizzare, sia pure temporaneamente e fino a quando non sia maturato il presupposto di legge (ovvero l’approvazione del rendiconto), iniziative esecutive che, singolarmente intraprese, possano determinare un’alterazione della par condicio creditorum (TAR Lazio-Roma, sez. II, sent. 11 febbraio 2019 n. 1768).
Tanto premesso, nel caso specifico, la sentenza che liquidava le spese all’avvocato distrattario era stata emessa nel medesimo anno del dissesto ma prima della relativa delibera, mentre l’OSL si era insediato l’anno successivo: conseguentemente, si era dinanzi ad un credito accertato in via giudiziale e relativo ad una fattispecie antecedente rispetto alla dichiarazione di dissesto e, quindi, di competenza dell’OSL e rientrante nella gestione commissariale della massa passiva.