Enti locali in dissesto: le novità contenute nella conversione del Decreto Aiuti bis
Come è noto, la delibera delle Sezioni delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/2022 ha affermato il seguente principio di diritto: “La gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’estinzione di debito pregresso ai sensi dell’art. 1 del d. l. n. 35/2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto; non ricorre nella fattispecie la deroga alla competenza dell’OSL di cui all’art. 255 del TUEL, in quanto le stesse, oltre a non costituire indebitamento ai sensi dell’art. 119 della Cost., non sono assistite da delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL, ma da altre forme di garanzia stabilite nei modelli di contratto tipo”.
Al fine di dare attuazione di tale principio, l’art. 16, comma 6-ter, del Decreto Aiuti bis (DL n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 142/2022) ha previsto che gli enti locali in stato di dissesto finanziario, e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022; detto fondo è utilizzato secondo le modalità previste dall’art. 52, commi 1-ter e 1-quater, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021).
Come è noto, queste disposizioni prevedono che:
- “A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso” (comma 1-ter);
- “A seguito dell’utilizzo dell’intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi” (comma 1-quater).