Trattamento fiscale dei sussidi anti-COVID concessi da una Provincia post emergenza

I sussidi riconosciuti alle imprese dalla Provincia per contrastare gli effetti dell’emergenza COVID-19 non rilevano ai fini fiscali anche se concessi dopo il 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato di emergenza: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 516/2022, pubblicata lo scorso 18 ottobre.

Come è noto, l’art. 10-bis del Decreto Ristori (DL n. 137/2020), dispone che “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». Secondo l’Agenzia, considerata la finalità dei sussidi in discorso, ossia fornire un sostegno alle imprese penalizzate dall’emergenza epidemiologica e che avevano subito una rilevante diminuzione del volume d’affari, è possibile assimilare dette somme agli aiuti concessi durante la fase di emergenza e, conseguentemente, non vi sono ragioni per negare la loro non rilevanza ai fini fiscali.

 

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