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Rilevanza temporale degli obblighi dichiarativi dei partecipanti alla gara di appalto: il limite del triennio

Non rileva, ai fini della valutazione dell’operatore economico da parte della stazione appaltante, una risoluzione di un precedente contratto avvenuta oltre tre anni prima della data di indizione della nuova gara: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VII, nella sent. 10 ottobre 2022, n. 6225.

Ricordiamo che, in merito alla rilevanza temporale degli illeciti, il Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 7 settembre 2022, n. 7785, ha affermato che “osta alla generalizzazione, anche sotto il profilo temporale, degli obblighi dichiarativi non solo il rilievo, sostanziale, che, in una prospettiva di ragionevole contemperamento dei doveri di cooperazione precontrattuale, sarebbe eccessivamente oneroso imporre agli operatori economici “di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5171), ma, soprattutto, il dato formale che un tale limite è imposto direttamente dall’art. 57, § 7 della Direttiva 2014/24/UE, la quale ha fissato in tre anni dalla data del fatto la rilevanza del grave illecito professionale, in ciò seguita dalle Linee guida ANAC n. 6/2016, precedute dal parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 2286/2016 del 26 ottobre 2016, che ha affermato, tra altro, la diretta applicazione nell’ordinamento nazionale della previsione di cui al predetto paragrafo. Per tal via, la più recente giurisprudenza si è consolidata nel senso della irrilevanza di illeciti commessi dopo il triennio anteriore alla adozione degli atti indittivi (cfr., tra le varie, Cons. Stato, V, 5 marzo 2020, n. 1605)”.