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Accessibili i documenti fondanti la pretesa del pagamento dei canoni idrici comunali

È illegittimo il diniego alla istanza di accesso formulata da un condominio avente ad oggetto la documentazione richiamata nei solleciti di pagamento inviatigli per il pagamento dei canoni idrici dovuti al Comune e posta a fondamento della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti: è quanto evidenziato dal TAR Campania, Salerno, sez. VI, nella sent. 10 ottobre 2022, n. 6235.

L’“interesse diretto, concreto e attuale” del condominio alla conoscenza di tutti gli atti che si inscrivono in quell’iter procedimentale che ha portato alla quantificazione della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti e l’illegittimità dell’inerte contegno tenuto dall’Amministrazione sull’istanza di accesso impone al Comune intimato di fornire espresso riscontro alla istanza di accesso, provvedendo a soddisfare l’azionata pretesa conoscitiva, eventualmente anche “in forma negativa” con l’eventuale esplicita attestazione del mancato possesso dei richiesti documenti.

La natura strumentale del diritto di accesso, infatti, non può essere intesa nel senso di precludere l’accesso in sede amministrativa, ovvero di condizionare l’accesso alla valutazione – da parte della Amministrazione – circa la concreta incidenza e/o rilevanza degli atti richiesti ai fini del loro utilizzo in una controversia giurisdizionale, ovvero circa la loro acquisibilità in quel diverso giudizio per il tramite dell’esperimento di apposite richieste istruttorie.

La giurisprudenza ha ormai chiarito il principio per cui “l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 c.p.c.” (cfr. Consiglio  di Stato, Adunanza Plenaria, n. 4/2021; Cons di Stato, Adunanza Plenaria, n. 19/2020).

Nel caso concreto, la pretesa conoscitiva azionata dal condominio è funzionale – in un’ottica prodromica e preventiva – a soddisfare la legittima aspirazione dello stesso a verificare la correttezza e la legittimità dell’agere del Comune posto a fondamento della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti, e ciò al fine di compiere, plena cognitio, ogni valutazione funzionale all’esercizio, per ciò solo eventuale, delle guarentigie difensive di impugnazione; e prescinde, quindi, dai successivi, eventuali, sviluppi giurisdizionali e dalla possibilità, nel giudizio di impugnazione, di pervenire alla acquisizione dei documenti in questione.