Sportello supporto psicologico agli studenti su iniziativa dell’Università: opera l’esenzione IVA
L’art. 10, comma 1, n. 18, primo periodo, del Decreto IVA (DPR n. 633/1972) dispone l’esenzione IVA per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.
Come evincibile dalla lettera della norma e come evidenziato anche dall’Agenzia delle Entrate in alcune occasioni (cfr., di recente, la risposta ad interpello n. 466/2022, pubblicata lo scorso 21 settembre e, in passato, le circ. 28 gennaio 2005, n. 4/E), l’operatività dell’esenzione IVA è subordinata alla contestuale presenza di due elementi:
- uno oggettivo, in quanto l’esenzione va limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione, il cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia;
- uno soggettivo, in quanto l’esenzione opera solo se la prestazione è resa dai soggetti che esercitano le professioni sanitarie ex 99 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuati dal Decreto del Ministero della Sanità 17 maggio 2002.
Nel caso dello sportello psicologico attivato a favore degli studenti con la presenza di uno psicologo, su iniziativa di una Università, l’esenzione in discorso deve ritenersi operativa in quanto entrambi i requisiti sono riscontrabili:
- dal punto di vista oggettivo, è sufficiente evidenziare che l’art. 1 della Legge n. 56/1989 (Ordinamento della professione di psicologo) prevede che “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”: nessun dubbio, quindi, che il supporto psicologico abbia lo scopo di tutelare la salute psichica delle persone che usufruiscono della prestazione;
- dal punto di vista oggettivo, il Decreto del Ministro della Sanità 21 gennaio 1994 espressamente indica la figura dello psicologo fra le professioni che godono dell’esenzione IVA per le relative prestazioni.
Per quanto ovvio, le attività dello psicologo che non mirano direttamente al benessere psichico non possono beneficiare dell’esenzione IVA in discorso; è il caso, ad esempio, di una perizia o di una valutazione richiesta da un operatore economico e finalizzata all’eventuale assunzione del soggetto: in tali casi, conseguentemente, dovrà applicarsi l’aliquota IVA ordinaria.