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Mancato accantonamento fondo rischi/contenzioso con rendiconto già approvato: come rimediare

Può accadere che, in sede di rendiconto, l’accantonamento relativo al fondo rischi/contenzioso sia stato erroneamente calcolato in difetto rispetto alla quantificazione congrua; si pone, conseguentemente, l’esigenza di individuare il rimedio per procedere alla doverosa correzione.

Come è noto, il principio dell’annualità, di cui al n. 1 dell’Allegato 1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, prevede che i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestioni coincidenti con l’anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

Nel caso in cui, appunto, ci si trovi di fronte al predetto problema, la possibile soluzione va ricercata negli attuali strumenti di programmazione economico-finanziaria e non in quelli che hanno spirato, amministrativamente e giuridicamente, il loro termine.

A conferma di quanto evidenziato si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2020, nella quale è stato esplicitato il principio di diritto contabile in base al quale “È fuor di dubbio che ogni bilancio consuntivo può avere un solo risultato di amministrazione, il quale deriva dalla sommatoria delle situazioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino a determinare un esito che può essere positivo o negativo. Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, permettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita”.

Ciò significa che il risultato di amministrazione è un unicum nel quale confluiscono gli effetti delle gestioni degli esercizi precedenti e dal quale trarre le conclusioni contabili circa lo stato di salute finanziario economico e patrimoniale di ogni ente locale. Ogni risultato di amministrazione, pertanto, va scomposto nelle sue singole componenti, influenzate dalla gestione di competenza, dalla gestione dei residui, dagli accantonamenti e vincoli (questi ultimi derivanti anche dagli esercizi precedenti). Eventuali errori, relativi ad esercizi precedenti, quindi, devono trovare la giusta collocazione contabile e temporale nei successivi strumenti di programmazione.

La soluzione operativa che si può percorrere è quella di approfittare della verifica del permanere degli equilibri di bilancio al fine di regolarizzare l’irregolarità contabile commessa a chiusura del conto consuntivo, senza necessità di procedere alla riapprovazione del rendiconto, proprio in ragione della cristallizzazione dei dati che caratterizza detto ultimo adempimento.

Nella sede di verifica della permanenza degli equilibri, l’Ente Locale potrà scegliere due diverse opzioni, di seguito dettagliate:

  • procedere alla riapprovazione, in Consiglio Comunale, della composizione del risultato di amministrazione dell’esercizio; prendere atto del maggior disavanzo generato dal corretto accantonamento a fondo contenzioso nel risultato di amministrazione; procedere al recupero del maggior disavanzo ai sensi dell’art. 188 del TUEL, e quindi al finanziamento del fondo rischi/contenzioso con risorse di bilancio (risparmi di spesa);
  • procedere a finanziare il maggior importo necessario a coprire il fondo rischi/contenzioso, stanziando lo stesso alla Missione 20 Programma 3del Bilancio, con risorse di bilancio; effettuare le relative variazioni necessarie.

La “riapertura” del rendiconto è, invece, percorribile se la Corte dei conti, nell’ambito dei propri poteri di controllo riconosciuti dall’art. 148-bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), invita l’Ente a procedere in tal senso (cfr., in tal senso, la delib. n. 163/2022 della sez. reg. di contr. per la Toscana).

Peraltro, il nostro ordinamento gius-contabile consente all’ente locale di procedere a modificare un dato rilevante ai fini del rendiconto già approvato senza la necessità di riapprovare il rendiconto
stesso: ad esempio, l’art. 37-bis (rubricato “Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali”) del DL 31 marzo 2022, n. 21, in materia di gestione dei vincoli relativi alle somme COVID- 19, secondo cui “1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria”.