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Esenti IVA i servizi di pulizia e di sanificazione effettuate presso gli Hub vaccinali

Con la recente risposta ad interpello n. 502/2022, pubblicata lo scorso 12 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le prestazioni di servizi di pulizia e di sanificazione effettuate presso gli Hub vaccinali godono dell’esenzione IVA, in quanto riconducibili nell’ambito delle prestazioni di servizi “strettamente connesse” ai vaccini, nell’accezione di cui all’art. 1, comma 453, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, trattandosi di servizi funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di consentire la massima diffusione della campagna vaccinale a costi sostenibili. In proposito, occorre evidenziare come, proprio in considerazione della funzione svolta, tali servizi contribuiscono significativamente alla gestione di un’efficace campagna vaccinale, da parte dello Stato, essendo indispensabili per garantire l’igiene e la sicurezza degli ambienti ove vengono somministrati i vaccini (i.e. Hub vaccinali).

Si rammenta che l’art. 1, comma 453, della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce che “In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022”.

Il regime è temporaneo e si applica fino al 31 dicembre 2022.

In argomento ricordiamo anche la risposta n. 548/2021, concernente alcune prestazioni di servizi relative all’allestimento e gestione degli Hub vaccinali, tra le quali il servizio di sorveglianza di tali siti, nella quale si legge che “Si ritiene che “tali prestazioni rispondano alle finalità della Direttiva Covid, ben evidenziate nei considerando 3, 7 e 10, tra cui figura l’esigenza di alleviare sugli Stati membri il costo della vaccinazione anti – Covid (cfr. anche considerando 5). In particolare, si tratta di prestazioni di servizi “strettamente connesse” (rectius indispensabili) ai vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare e efficace campagna vaccinale a costi sostenibili.