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Niente IVA al 4% per i prodotti aventi la funzione di alimentare/idratare il paziente

L’art. 1, comma 3-bis, del DL 29 maggio 1989, n. 202, convertito nella Legge 28 luglio 1989, n. 263, dispone che “tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4%”; tale disposizione è stata poi trasfusa nel punto 41-quater della tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA (DPR n. 633/1972).

Intervenendo sulla corretta interpretazione della disposizione, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 505/2022, pubblicata lo scorso 12 ottobre, ha affermato che l’IVA al 4% non può trovare applicazione con riferimento alla cessione di prodotti (acqua gelificata, bevande in gel, polveri addensanti e miscele polimeriche) da somministrarsi per via orale ed enterale, effettuata dall’operatore economico sia nei confronti delle Aziende Sanitarie che di soggetti privati, in quanto gli stessi non sono qualificabili di per sé come “ausili o protesi“, trattandosi di beni impiegati non per consentire al paziente di assumere le sostanze nutritive necessarie, ovviando alla menomazione funzionale permanente che gli impedisce di alimentarsi autonomamente, bensì di prodotti aventi la funzione di alimentare/idratare il paziente al quale sono somministrati.

Nell’occasione è stato anche ricordato che, considerata la natura agevolativa della norma in esame, la sua applicazione va contenuta nei limiti in essa considerati, senza possibilità di interpretazioni estensive.