1

Contabilizzazione delle entrate da lotta all’evasione: il warning della Corte dei conti

Non è rispettoso delle regole contabili accertare il credito relativo alle entrate di dubbia e difficile esazione afferenti alla lotta all’evasione solo per l’importo conseguente al raggiungimento di un’intesa con il contribuente e non per l’intero importo contenuto nell’originario atto di emissione del ruolo/avviso di accertamento: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 145/2022, depositata lo scoro 7 ottobre.

I giudici hanno ricordato che il punto 3.3 dell’Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 dispone che “sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..”.

Nel richiamare l’attenzione dell’ente al rispetto delle norme contabili, la Corte ha anche sottolineato che le modalità di contabilizzazione sopra descritte – l’accertamento integrale delle entrate a fronte di appositi accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità – rappresentano l’attuazione di uno dei principi cardine dell’armonizzazione, costituito dalla contabilità finanziaria potenziata.