Il provvedimento di aggiudicazione della gara di appalto non può essere adottato dal segretario comunale ma dal dirigente: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 5 ottobre 2022, n. 1653.
Ed infatti, secondo il combinato disposto degli artt. 31, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) e 107, commi 2 e 3, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), spetta al dirigente del settore la competenza all’emanazione degli atti a rilevanza esterna quando assumano valenza decisoria, come nella fattispecie il provvedimento di aggiudicazione. Al segretario comunale, in base all’art. 97, comma 2, del TUEL spettano, di contro, “compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente…”.
Alla luce del quadro normativo delineato, pertanto, è da ritenersi integrato il vizio di incompetenza, posto che in capo al segretario comunale non è rinvenibile, in termini generali e sulla scorta del riportato regime giuridico, una cognizione all’adozione di provvedimenti con efficacia esterna.