Tracciabilità dei pagamenti: l’importanza del CIG
L’art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 stabilisce, tra le modalità di attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’obbligo di indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione effettuata dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti tenuti al rispetto di tale obbligo il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità su richiesta della stazione appaltante.
Secondo quanto si legge nella delibera ANAC 11.1.2017, recante indicazioni operative per un corretto funzionamento ed utilizzo di tale strumento, il CIG è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’Autorità che consente contemporaneamente:
- l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
- la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;
- l’adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato;
- il controllo sulla spesa pubblica;
- il pagamento del contributo ANAC, ove richiesto.
La stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerte comunque denominata.
Il CIG deve, pertanto, essere richiesto dal responsabile del procedimento in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara.
Come evidenziato recentemente dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisd., nella sent. 22 settembre 2022, n. 956, l’obbligo di indicazione del CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto, essendo la stessa essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto inferibile dall’art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 12 maggio 2017 n. 2238): ciò significa che la mancata richiesta del CIG non può determinare l’illegittimità del bando di gara e della fase della selezione del contraente.