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Nessun automatismo tra declaratoria di irregolarità del conto e condanna dell’agente contabile

Non vi è alcun automatismo tra la declaratoria di irregolarità del conto dell’agente contabile e la condanna dell’agente contabile: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Emilia-Romagna, nella sent. n. 157/2022/GC, depositata lo scorso 7 ottobre, ribadendo un noto orientamento della giurisprudenza contabile (cfr., ex plurimis, sez. Molise, sent. n. 38/2012).

In tal senso depone anche il disposto di cui all’art. 149, comma 3, del Codice di giustizia contabile (Decreto Legislativo n. 174/2016), ai sensi del quale “Quando non pronuncia discarico, il Collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti alla alienazione della cauzione versata, ovvero dichiara l’irregolarità della gestione contabile”; dal che si evince che la pronuncia di irregolarità della gestione non comporta, necessariamente, addebito a carico dell’agente.

Detto altrimenti, le irregolarità contabili non rendono necessariamente addebitabile, in via automatica, una partita contabile, come pure un conto irregolare non implica necessariamente la condanna dell’agente contabile convenuto nel giudizio di conto, che può essere, nonostante ciò, discaricato ai sensi dell’art. 194 del R.D. n. 1038/1933 (cfr. sez. Calabria, sent. n. 274/2021; sez. Marche, sent. n. 15/2022).

Nel caso specifico, in assenza di ammanchi e considerato che le irregolarità riscontrate erano dovute alla commistione tra la gestione economale vera e propria e l’utilizzo di un conto corrente bancario di supporto, i giudici hanno dato piena applicazione del principio, dichiarando il conto irregolare ma senza comminare alcun addebito all’agente contabile.