Come ricordato recentemente dalla Corte di Cassazione, sez. V, nell’ordinanza n. 25620/2022 dello scorso 31 agosto, l’art. 42 del DPR n. 131/1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), ai fini della qualificazione dell’imposta, distingue tra:
- l’imposta principale, applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori e/o omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica;
- l’imposta suppletiva, applicata successivamente se diretta a correggere errori ed omissioni dell’ufficio;
- l’imposta complementare applicata in ogni altro caso.
Nel definire la portata applicativa di tale articolo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la nozione di imposta principale ricomprende un duplice prelievo:
- quello direttamente versato al momento della registrazione, quale imposta contestuale o autoliquidata;
- quello integrativamente richiesto dall’ufficio allo scopo di correggere errori o omissioni incorsi nell’autoliquidazione medesima, cd. imposta principale postuma (Cass., ord. n. 10329/2021).