È possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10%, di cui ai numeri da 127-quinquies) a 127-septies) della Tabella A, parte III allegata al Decreto IVA (DPR n. 633/1972), ai servizi strettamente correlati all’intervento di bonifica (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di vigilanza del sito), se tali prestazioni possono qualificarsi come accessori rispetto all’operazione principale, ossia al progetto di bonifica approvato dall’autorità competente: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 490/2022, pubblicata lo scorso 5 ottobre.
Al riguardo, è stato evidenziato che, in base ai principi sanciti dall’art. 12 del Decreto IVA, una cessione di beni o una prestazione di servizi possono considerarsi accessorie ad un’operazione principale quando:
- integrano, completano e rendono possibile quest’ultima;
- sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);
- sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l’operazione principale.
Peraltro, al fine di qualificare un’operazione come accessoria a un’operazione principale non è sufficiente una generica utilità dell’operazione accessoria all’attività principale, unitariamente considerata, bensì è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale (cfr. risoluzione n. 337/E del 1° agosto 2008 e risoluzione n. 230/E del 15 luglio 2002).
Pertanto, l’applicabilità dell’aliquota agevolata è subordinata al riscontro concreto delle condizioni indicate.