Appalti: l’offerta tecnica plurima deve essere esclusa dalla procedura di gara
L’offerta tecnica che presenta due listini prezzi separati, il primo dei quali elenca i soli prodotti presenti nella proposta progettuale base contenuta nel capitolato ed il secondo specifica il costo di tutti gli elementi aggiuntivi offerti dalla società in aggiunta rispetto alla proposta progettuale base deve considerarsi una proposta plurima e, conseguentemente, deve essere esclusa dalla gara: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 21 settembre 2022, n. 8119.
I giudici hanno evidenziato che un’offerta così strutturata “può essere definita ‘plurima’, perché appare all’evidenza che la società appellante ha proposto una sola offerta tecnica, ma ha presentato due listini con due offerte economiche, eventualmente, cumulabili. Una offerta così strutturata va esclusa dalla gara, tenuto conto del chiaro tenore letterale dell’art. 32, comma 4, del Codice appalti, ove si prevede che in sede di gara per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico <ciascun concorrente non può presentare più di una offerta>”.
La disposizione impone ai partecipanti alle gare pubbliche di concorrere con un’unica proposta tecnica ed economica, fatte naturalmente salve le migliorie dell’offerta; il principio non solo risponde all’obiettivo di assicurare l’effettiva par condicio tra gli operatori economici nella competizione, ma soprattutto “assurge a baluardo dell’interesse pubblico a far emergere la migliore offerta, in sede di presentazione della stessa” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 26 luglio 2021, n. 5336).