Sorteggio in percentuale fissa degli atti da sottoporre a controllo successivo: il warning della Corte dei conti

Non appare un criterio adeguato di campionamento quello di sottoporre a controllo successivo ex art. 147-bis, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) le determine sorteggiate in misura pari al 5% del totale, non potendosi pretermettere specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, nella delib. n. 130/2022/VCGC, depositata lo scorso 29 settembre.

Secondo i giudici, al contrario, sarebbe opportuno includere tra gli atti da sottoporre a controllo quelli di importo rilevante o attinenti a aree connotate da particolari rischi gestori; diversamente, la presenza di un ridottissimo numero di atti esaminati (5%) in proporzione a quelli adottati, nonché la pretermissione di controlli su atti connotati da evidenti rischi gestori, vanifica la funzione che l’ordinamento attribuisce a tale forma di controllo.

La Corte ha invitato l’Ente, al fine di poter rendere effettiva tale forma di controllo, ad incrementare la percentuale degli atti (campione) da sottoporre a verifica e ad attivare, nell’anno in corso, controlli, ispezioni o altre indagini, tempestivi, volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell’attività posta in essere da specifici uffici o servizi, implementando le verifiche nel senso suindicato.

 

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