Il regime IVA applicabile agli acconti è quello dell’operazione per la quale sono stati versati

Gli acconti vanno assoggettati al medesimo regime IVA applicabile all’operazione per la quale sono stati versati: è quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 488/2022, pubblicata lo scorso 5 ottobre.

Come è noto, l’art. 6, comma 4, del Decreto IVA (DPR n. 633/1972) prevede che “Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”; il comma 5 prevede, inoltre, che “L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l’imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo”.

In sostanza, l’art. 6, comma 4, citato stabilisce che il pagamento di un acconto anteriormente al verificarsi degli eventi che fanno ritenere la cessione di beni o la prestazioni di servizi realizzata – e quindi la relativa imposta esigibile – per il corrispondente importo, costituisce ai fini dell’IVA momento di effettuazione della cessione o della prestazione di servizi e deve essere assoggettato ad imposta in base alle norme vigenti e alla situazione in essere al momento in cui il pagamento è effettuato.
La norma introduce, pertanto, in presenza di acconti versati, un’anticipazione di ordine temporale rispetto all’applicazione dei criteri di determinazione del momento di effettuazione dell’operazione. Tale disposizione trova la sua razionale giustificazione – oltre che in finalità cautelari di natura fiscale – nella considerazione che, nel caso di anticipato versamento del corrispettivo, qualora l’acconto versato sia riferito a cessioni di beni o prestazioni di servizi già chiaramente e specificamente individuate, il contenuto economico dell’operazione è già, in tutto o in parte, realizzato (cfr. sentenza Corte di Giustizia 21 febbraio 2006 causa C-419/02).

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