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Appalti: i “servizi analoghi” non possono identificarsi con i “servizi identici”

La locuzione “servizi analoghi” non si identifica con “servizi identici“, essendo necessario, anche al fine di contemperare l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando: è quanto ribadito dal TAR Toscana, sez. I, nella sent. 4 ottobre 2022, n. 1107, confermando un noto orientamento giurisprudenziale (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sezz. IV, sent. 11 maggio 2020, n. 2953).

Conseguentemente, secondo i giudici, nell’ambito di un appalto di servizi “di informazione e comunicazione Informagiovani e Portale Giovani”, rientrano, quali servizi analoghi, “i servizi di informazione e comunicazione verso il pubblico e/o organizzazione di attività, eventi e formazione diretta al target giovanile” nonché i servizi di orientamento all’impiego; quest’ultimi, in particolare, comprendono i servizi di prima informazione e orientamento, mediante una prima rilevazione dei bisogni e la guida dell’utente all’auto-consultazione; le informazioni generali sulle offerte e sulle occasioni formative; la gestione di incontri e organizzazione di seminari, con particolare riguardo alle tematiche della formazione e del lavoro; la progettazione, redazione, aggiornamento e produzione di adeguato materiale informativo; la classificazione e aggiornamento continuo di materiali e documenti messi a disposizione per l’autonoma consultazione da parte dell’utenza.

I giudici fiorentini, inoltre, hanno evidenziato che non sono sufficienti a dimostrare la diversità tra i servizi di cui si tratta i codici ATECO necessari all’espletamento delle attività richieste dall’appalto, considerato che detti codici hanno “preminente funzione statistica, in quanto finalizzati ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria”, specie allorquando la lex specialis non ne abbia prescritto uno specifico come requisito di idoneità professionale ai fini della partecipazione alla gara (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 novembre 2019, n. 7846).