IVA al 10% per i medicinali: fondamentale la classificazione
Affinché sia possibile applicare l’IVA al 10% sui medicinali, prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972 (Decreto IVA), è fondamentale la classificazione del prodotto nella voce 3004 della tariffa doganale, assegnata in via esclusiva dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (ADM): è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 483/2022, pubblicata lo scorso 3 ottobre.
Ricordiamo che la norma citata prevede l’IVA agevolata per “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”; inoltre, come chiarito dall’art. 1, comma 3, della Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), la medesima aliquota vale anche per “i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura”.