Come è noto, l’art. 188, comma 1, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che l’eventuale disavanzo di amministrazione “è immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto” oppure può “essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura”.
Secondo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 123/2022/PRSE, depositata lo scorso 30 settembre, richiamando la delib. n. 30/2016/QMIG della Sezione delle Autonomie, laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio e la circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l’incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale.
La Corte ha anche ricordato che, ai sensi dell’art. 188, con periodicità almeno semestrale il Sindaco dovrà trasmettere al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere dell’organo di revisione.