È motivatamente revocabile la delibera di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale
È legittima la decisione del Comune di revocare, nei termini, la precedente delibera di ricorso al piano di riequilibrio motivata dalla sufficienza, ai fini del rientro del disavanzo, il ripiano triennale ex art. 188 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto evincibile dalla delib. n. 123/2022 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 123/2022, depositata lo scorso 22 settembre.
Non si tratta di una novità: infatti, la revocabilità della delibera di ricorso al piano di riequilibrio è ammessa anche nella delib. n. 5/2018/INPR, nella quale è stato affermato che “l’esercizio della facoltà di revoca del ricorso alla procedura di riequilibrio in linea di principio da ritenersi consentita qualora esercitata entro il termine di 90 giorni previsto per la presentazione del piano. […] Tale decisione di revoca deve essere formalizzata ed espressa da apposita delibera e non può che consistere in una rinuncia in toto all’utilizzo del rimedio di risanamento; essa non potrà giammai presumersi da eventuali comportamenti concludenti […]”.