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L’importanza del rispetto dei termini per l’approvazione del rendiconto

È obbligatorio il rispetto dei termini per l’approvazione del rendiconto, considerato che detto adempimento riveste estrema rilevanza nell’ambito della gestione amministrativa e contabile dell’ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni: è quanto evidenziato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 133/2022, depositata lo scorso 27 settembre.

Il ritardo dell’adempimento in discorso deve essere considerato un “vulnus” nell’ordinato svolgersi del ciclo di bilancio la cui importanza si misura, indirettamente, anche nelle conseguenze previste dall’art. 243, comma 6, TUEL (D. Lgs. N. 267/2000) che assoggetta gli enti ritardatari, in via provvisoria ossia fino all’intervenuto adempimento, ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari, in materia di copertura di alcuni servizi.

Il ritardo, inoltre, oltre alla sospensione dei trasferimenti ordinari, comporta le misure sanzionatorie statuite dall’ art. 9, comma 1-quinquies, del DL n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, che impongono, proprio nel caso di mancato rispetto dei termini per l’approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto) il divieto per gli Enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Alla luce, poi, dei dettami di cui all’art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL, secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato, nonché della natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, l’assenza di detto documento potrebbe condurre all’emersione di rilievi di illegittimità inerenti all’attendibilità e la veridicità del successivo bilancio di previsione.