Il mancato rispetto del requisito minimo richiesto per il bene oggetto dell’offerta comporta l’esclusione doverosa del concorrente: è quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 9 settembre 2022, n. 7882, secondo cui si rende conseguentemente illegittimo qualsiasi chiarimento che, per sua natura, non può che comportare una inammissibile, tardiva integrazione dell’offerta difforme dalla legge di gara.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 19 agosto 2020, n. 5144 e sez. V, sent. 25 lugio 2019, n. 5260), le caratteristiche essenziali e indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis di gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva.
È principio pacifico, invero, che le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 26 febbraio 2019 , n. 1333; sent. 26 aprile 2017, n. 1926). Ciò anche in ossequio alla pacifica giurisprudenza per la quale nelle gare pubbliche le offerte tecniche devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare alla pubblica amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri e obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent. 18 gennaio 2017, n. 23).