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Ritardi nei pagamenti e formazione debiti pregressi: il warning della Corte dei conti

Come ricordato recentemente  dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 133/2022, depositata lo scorso 27 settembre, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, e che la violazione dell’obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Come, peraltro, sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con la delib. n. 24/2016, la disciplina dell’art. 183, comma 8, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) – in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell’amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l’obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica – si pone, fra le altre misure, in un’ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati.

Si rammenta, poi, che ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 231/2002, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza dei termini per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del menzionato articolo 4.