La mancata conciliazione dei rapporti creditori/debitori fra Comune e organismi partecipati

La mancata conciliazione dei rapporti creditori/debitori fra il Comune e gli organismi partecipati, ai sensi dell’art. 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo  n. 118/2011, realizza un vulnus
agli equilibri di bilancio o, quanto meno, potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità, dal momento che le poste iscritte non trovano la necessaria conferma, in termini di richiesta oggettività, della loro iscrizione: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sardegna, nella delib. n. 143/2022/VSGC, pubblicata lo scorso 22 settembre.

Del resto, in ossequio ai princìpi fondanti della disciplina del bilancio pubblico, secondo cui gli assetti dell’equilibrio e della copertura devono essere ipotizzati secondo una stima attendibile delle espressioni numeriche, la Corte costituzionale ha più volte sottolineato che «la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese» (sentenza n. 197 del 2019).

Va osservato, inoltre, che l’art. 11, comma 6, lett. j, del Decreto Legislativo n. 118/2011, contempla tra i soggetti non solo le società controllate e partecipate, ma anche i propri enti strumentali, mettendo in risalto che la prescritta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. La verifica necessita, quindi, di un doppio livello di analisi e andrà effettuata sia nella parte finanziaria del bilancio, ma anche in quella economico patrimoniale, al fine di garantire un corretto futuro consolidamento dei conti.

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