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Il dissesto del Comune rende improcedibile il giudizio di ottemperanza

Il giudizio di ottemperanza che ha ad oggetto provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario recanti condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento di somme di danaro è equiparabile al giudizio di esecuzione e, pertanto, è improcedibile nel caso di dissesto del Comune: è quanto ribadito dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 23 settembre 2022, n. 623.

Ed infatti, l’art. 248, comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) stabilisce che “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”, precisando, altresì, che “le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”; mentre il successivo art. 252, comma 4, chiarisce che “L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio”.

In particolare, la finalità della disposizione di cui all’art. 248 TUEL (“conseguenze della dichiarazione di dissesto”) è, appunto, di paralizzare, sia pure temporaneamente e fino a quando non sia maturato il presupposto di legge (ovvero l’approvazione del rendiconto), iniziative esecutive che, singolarmente intraprese, possano determinare un’alterazione della par condicio creditorum.