Il giudizio di ottemperanza che ha ad oggetto provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario recanti condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento di somme di danaro è equiparabile al giudizio di esecuzione e, pertanto, è improcedibile nel caso di dissesto del Comune: è quanto ribadito dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 23 settembre 2022, n. 623.
Ed infatti, l’art. 248, comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) stabilisce che “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”, precisando, altresì, che “le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”; mentre il successivo art. 252, comma 4, chiarisce che “L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio”.
In particolare, la finalità della disposizione di cui all’art. 248 TUEL (“conseguenze della dichiarazione di dissesto”) è, appunto, di paralizzare, sia pure temporaneamente e fino a quando non sia maturato il presupposto di legge (ovvero l’approvazione del rendiconto), iniziative esecutive che, singolarmente intraprese, possano determinare un’alterazione della par condicio creditorum.