Accesso ai documenti in possesso dell’agente della riscossione: le indicazioni della giurisprudenza
Segnaliamo ai lettori la sent. 14 settembre 2022, n. 2364, del TAR Campania, Salerno, sez. I, nella quale, sono stati ricordati una serie di principi in materia di accesso ai documenti in possesso dell’agente della riscossione.
In primo luogo, in merito al rilascio di copia delle cartelle di pagamento, i giudici salernitani hanno richiamato la sent. 14 marzo 2022, n. 4, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella quale è stato affermato che “Il concessionario, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del DPR 602/73, ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale” e che “qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni”. Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è tenuta a consegnare le copie fedelmente riproduttive dei documenti originari, ove ancora esistenti e detenuti; in mancanza dovrà dare conto, a mezzo di propria certificazione, delle ragioni per cui non è possibile fornire copia della documentazione richiesta.
In secondo luogo, in merito all’istanza di rilascio di copia delle relate di notifica, assume rilevanza la questione “se di fatto i documenti richiesti esistano o meno; quindi delle due l’una: o l’A.D.E.R., essendo obbligata a conservare i documenti per 5 anni e avendoli distrutti o non avendone più la disponibilità materiale per qualsivoglia ragione (essendo quel termine decorso), non è in grado di fornire la copia richiesta oppure i documenti – benché il termine di obbligatoria conservazione sia decorso – ancora esistono; nel primo caso, l’A.D.E.R. sarà tenuta a attestare la propria impossibilità di rilasciare copia dei documenti rilasciando una certificazione della circostanza (che dia altresì conto delle ragioni per cui non abbia più la disponibilità dei documenti); nel secondo caso, i documenti devono essere rilasciati non influendo sulla loro accessibilità la circostanza che sia trascorso il periodo di 5 anni durante il quale essi sono obbligatoriamente conservati […]” (TAR Napoli, Campania, sez. VI, sent. 11 febbraio 2022, n. 916).
Infine, un’istanza di rilascio di copia degli atti interruttivi, presentata dal Comune all’Agenzia e relativa al procedimento di riscossione dei tributi locali, “non può essere considerata generica, né può essere considerata rivolta a un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, dato che l’istanza si riferisce a debito/debiti di un unico soggetto e quindi non si propone certo di eseguire un controllo su un intero segmento dell’attività dell’A.D.E.R.; quindi l’ADER è tenuta a cercare gli atti richiesti e, ove atti interruttivi siano trovati, essi vanno rilasciati in copia”.
Applicando tali principi, i giudici hanno ordinato all’ADER di esibire al Comune “copia delle cartelle di pagamento, delle relate di notifica e degli atti interruttivi relativi alle cartelle di pagamento che essa ha indicato nella istanza di accesso, nonché, ove sussistente, di rilasciare copia della eventuale, ulteriore <documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere […]> (art., 19, commi 5 e 6, d.lgs. n. 112/2019) per la riscossione delle partite creditorie di cui ai ruoli sopra menzionati”.