Transazione illegittima per carenza di istruttoria e di motivazione: scatta la responsabilità erariale

Deve considerarsi illegittima una transazione deliberata dalla Giunta che, in maniera lacunosa e senza adeguata motivazione, dispone il rimborso delle spese legali all’ex Sindaco senza evidenziare le modalità con cui è stata determinata la somma finale pagata: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. d’appello per la Sicilia, nella sent. n. 167/A/2022, depositata lo scorso 22 settembre.

Nel caso specifico, nonostante la legislazione regionale prevedesse il rimborso ex post delle spese legali sostenute dagli amministratori, la Giunta, in assenza delle fatture quietanzate rilasciate dai legali dell’ex Sindaco, aveva comunque deliberato una transazione con rimborso delle somme; inoltre, nel determinare l’importo della transazione, non era chiaro in che modo la Giunta avesse considerato il credito che, contemporaneamente, l’ente vantava nei confronti dell’ex amministratore per un maggior importo pagato negli anni a titolo di indennità di fine mandato.

Secondo i giudici, nel caso specifico era riscontrabile la colpa grave:

  • sia in capo alla dirigente del servizio finanziario che aveva redatto, senza aver svolto adeguata istruttoria nonché in maniera assai superficiale, la proposta di deliberazione sottoposta all’esame della Giunta, la quale risultava effettivamente carente di gran parte degli elementi essenziali che avrebbero dovuto supportare sia la determinazione di pervenire alla formale stipula della transazione con l’ex Sindaco sia l’individuazione delle reciproche voci di dare ed avere sia la quantificazione del debito residuale, asseritamente rimasto a carico del Comune;
  • sia i componenti della Giunta che avrebbero dovuto rilevare, con un minimo di diligenza e di attenzione, che la proposta di deliberazione sottoposta al loro esame non poteva essere approvata, ostandovi le gravi carenze istruttorie e motivazionali sopra indicate nonché la mancanza di adeguata documentazione a supporto della pretesa, avanzata dall’ex Sindaco, di rimborso delle spese legali;
  • sia il segretario che aveva omesso, con notevole superficialità ed inescusabile negligenza, di esercitare le sue funzioni di assistenza tecnico-legale nei confronti della Giunta, non avendo stigmatizzato le carenze istruttorie, motivazionali e documentali, che palesemente viziavano la proposta di deliberazione redatta dalla dirigente del servizio finanziario.

 

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!