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Scelta atti amministrativi per il controllo di regolarità amministrativa/contabile: il warning della Corte dei conti

Utilizzare il criterio dell’estrazione casuale semplice non è la scelta migliore per individuare gli atti da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa e contabile: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sardegna, nella delib. n. 143/2022/VSGC, pubblicata lo scorso 22 settembre.

Ed infatti, come affermato in passato dalla Sezione delle Autonomie nella delib. n. 22/SEZAUT/2019/INPR, “l’art. 147 bis del TUEL, dispone che il controllo successivo di regolarità amministrativa sia assicurato secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite, nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’Ente, sotto la direzione del segretario e alla stregua di tecniche di campionamento statistico probabilistico, debitamente motivate”; conseguentemente, “risulterebbe utile disporre, di metodi di campionamento affidabili, fondati su criteri statistici e non con semplice estrazione o altro sistema empirico”.

I giudici sardi hanno evidenziato che la tecnica della “casualità” va applicata non già in assoluto ma, appunto, su campioni significativi, facendo ricorso a tecniche di campionamento assistite da attendibili metodologie statistiche; appare fondamentale, quindi, per un corretto espletamento del controllo di regolarità, la scelta degli atti da sottoporre a verifica, in modo da consentire
all’amministrazione di monitorare con particolare attenzione i settori di attività che, per numero di irregolarità e per criticità riscontrate, possano considerarsi per così dire “sensibili”.