Non opera l’esenzione IVA per il kit benessere di autoanalisi

Non opera l’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 18) del Decreto IVA (DPR n. 633/1972) nel caso di fornitura di un kit benessere di autoanalisi, finalizzato al miglioramento del benessere delle persone anche attraverso l’assunzione di appositi prodotti e l’adozione di stili di vita appropriati: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 466/2022, pubblicata lo scorso 21 settembre.

Nel caso specifico, il campione ottenuto tramite il kit veniva elaborato da un laboratorio specializzato, che ne rendeva disponibile l’esito, firmato da un medico, insieme a consigli nutrizionali, su un’apposita piattaforma; la farmacia stampava il tutto e lo consegnava al cliente, rivestendo il ruolo di tramite fra cliente e laboratorio.

Come è noto, l’art. 10, primo comma, n. 18), del Decreto IVA prevede che sono esenti dall’imposta “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”. Tale disposizione trova fondamento nell’art. 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE (in breve, “Direttiva IVA”), ai sensi del quale “gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: (…) c) le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato (…)”.

L’Agenzia delle Entrate, già con la risalente circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E, aveva fornito chiarimenti circa gli ambiti oggettivo e soggettivo di applicazione dell’esenzione in commento:

  • in merito all’ambito oggettivo, è stato precisato che l’esenzione va limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia;
  • in merito al profilo soggettivo, l’esenzione opera solo se la prestazione è resa dai soggetti che esercitano le professioni sanitarie ex 99 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuati dal Decreto del Ministero della Sanità 17 maggio 2002.

Nel caso specifico, secondo l’Agenzia, non è riscontrabile il profilo soggettivo, considerato che si era dinanzi ad una mera prestazione di servizi di diagnostica di laboratorio e che la farmacia non aveva un mandato con il laboratorio, la fornitura del kit benessere deve essere assoggettato all’aliquota IVA ordinaria; parimenti, l’esenzione non opera neanche nel caso della vendita del kit da parte della farmacia al consumatore finale, per mancanza della finalità terapeutica.

Ricordiamo che, similmente, in merito alle prestazioni sanitarie effettuate dalle farmacie, la risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017 aveva già chiarito che, ai fini impositivi, laddove le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo siano eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l’ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l’esenzione IVA in discorso.

 

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