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È agente contabile la partecipata di un consorzio di Comuni che riscuote la TEFA

Come è noto, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, elementi essenziali e sufficienti perché in capo ad un soggetto possa essere riconosciuta la qualifica di agente contabile (e, quindi, la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile) sono soltanto il carattere pubblico sia dell’ente per il quale tale soggetto agisca che del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto o perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (da ultimo, Cass. SS.UU, ord. n. 4314/2020).

Conseguentemente, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per il Veneto, nella sent. 269/2022, depositata lo scorso 21 settembre, deve considerarsi agente contabile una società interamente partecipata da un consorzio di Comuni, mandataria di una ATI affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a seguito di gara pubblica, che provvedeva ad incassare, tramite una consociata, direttamente dall’utenza il tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA o TAP, tributo ambientale provinciale), previsto dall’art. 19 del Decreto Legislativo n. 504/1992, che i Comuni sono ex lege tenuti a riscuotere in favore della Provincia, unitamente alla tariffa per il servizio di igiene ambientale.

Non vi può essere dubbio alcuno, pertanto, né in merito alla natura pubblica del soggetto per conto del quale (i Comuni e/o loro forme associative) e in favore del quale (Provincia) le somme sono riscosse né in merito alla natura di denaro pubblico di tale tributo, non solo e non tanto per questioni di inquadramento ordinamentale (la norma che lo istituisce e ne detta i contenuti fondamentali è contenuta in un testo organico disciplinante le entrate tributarie degli enti locali, ai quali la medesima legge attribuisce correlati poteri regolamentari di determinazione della misura) ma per dirimenti ragioni di natura sostanziale.

L’istituzione del tributo a favore delle Province, infatti, è direttamente e strettamente correlata all’“esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo” (art. 19 cit., comma 1), di cui costituisce fonte di finanziamento (si tratta, peraltro, di entrata a destinazione vincolata). Esso, quindi, si differenzia ontologicamente ed in maniera radicale rispetto alla tariffa, intesa come corrispettivo del servizio individualmente goduto (tant’è che lo stesso primo comma dell’art. 19 citato impone il “coordinamento” tra tributo e tariffa), trattandosi di “un sistema di reperimento, attraverso un tributo, della provvista necessaria all’esercizio di utilità generale di funzioni di interesse pubblico, mancando un rapporto di corrispondenza economica tra prestazione della P.A. e il vantaggio ricevuto dal privato che potrebbe escluderne la natura di tassa”, essendo inidoneo “a snaturarne la natura di tributo il mero collegamento quantitativo e percentuale con la TIA2 che, ancorché abbia natura privatistica, non comporta la modifica della natura della relativa addizionale regionale, fungendo solo da parametro per la quantificazione di tale prestazione che ha natura di tributo a favore delle Province” (Cass. SS.UU., sent. n. 17113/2017).