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Riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale: inammissibile l’ottemperanza

Anche nel caso di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimane inammissibile il giudizio di ottemperanza, trattandosi di procedura esecutiva: è quanto evidenziato dal TAR Campania, Napoli, sez. VI, nella sent. 16 settembre 2022, n. 5746.

I giudici hanno richiamato l’art. 243-bis, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui “Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3”; detta disposizione deve ritenersi applicabile, secondo un noto orientamento (cfr., ad esempio, TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 11 febbraio 2022, n. 913), anche nel caso di riformulazione del piano di riequilibrio.

Nel caso specifico trattato dei giudici, il giudizio di ottemperanza era stato incardinato successivamente alla riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, costituendo una “procedura esecutiva”, rientra a pieno titolo nell’alveo di applicazione della suddetta disposizione.