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La disciplina dell’accesso civico non opera per le società quotate

La disciplina dell’accesso civico è inapplicabile alle società a partecipazione pubblica quotate, che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati: è quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 12 settembre 2022, n. 7896, secondo cui tale principio deriva espressamente da una precisa volontà legislativa.

Ed infatti, come puntualmente indicato dai giudici di Palazzo Spada, rilevano in tal senso:

  • l’art. 2 bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), secondo cui dalla disciplina dell’accesso civico “Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”;
  • l’art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), secondo cui le società quotate sono quelle a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.