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Mancata assunzione degli impegni di spesa: il warning della Corte dei conti

L’assenza di formali determinazioni di impegno relative a spese di investimento effettuate dal Comune e, di conseguenza, la mancanza della relativa attestazione di copertura finanziaria sono indice della mancanza di controllo sugli atti amministrativi dell’ente e della presumibile presenza di squilibri di bilancio: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 114/2022/PRSP, depositata lo scorso 15 settembre.

Al fine di evitare che vengano autorizzate spese in carenza delle risorse di bilancio, la legge, infatti, prevede apposite stringenti disposizioni intese a garantire che, a seguito dell’assunzione del cd. impegno giuridico, l’accantonamento delle risorse (cd. impegno contabile) da parte del responsabile del servizio finanziario, venga disposto compatibilmente alle previsioni di spesa (art. 153 del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000).

A tale riguardo, deve essere ricordata la norma di cui all’art. 183, comma 9, del TUEL, secondo cui “Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire “determinazioni” e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8”.

In particolare, i citati commi 7 e 8 dell’art. 183 del TUEL, rispettivamente, prevedono:

  • comma 7: “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;
  • comma 8: “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.

La legge sancisce, inoltre, che soltanto per l’assunzione di alcuni particolari tipi di spese previste dall’art. 183, commi 2, 4 e 5 del TUEL è previsto un procedimento di impegno automatico, stabilendo che è costituito impegno sui relativi stanziamenti con la sola approvazione del bilancio e con le sue successive variazioni, senza far ricorso ad ulteriori atti.

Secondo un concorde orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. ex multis, Corte dei conti, sez. reg. contr. Liguria, delib. n. 6/2012 e sez. reg. contr. Campania, delib. n. 9/2009), le richiamate fattispecie, che danno luogo ad impegno automatico rappresentano eccezioni alla disciplina ordinaria, che esige l’assunzione espressa di una determinazione di impegno, in quanto determinano ipso jure il perfezionamento dell’obbligazione in capo al bilancio dell’ente e la relativa liquidabilità della spesa, senza un momento di controllo autorizzatorio specifico.

Al di fuori di tali eccezionali e tassative ipotesi, la regola generale fissata dall’art. 191 del TUEL è che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste la regolare assunzione dell’impegno contabile, registrato sul competente programma del bilancio di previsione, e sia stata effettuata la prescritta attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5, del TUEL. L’inosservanza di questo fondamentale precetto determina l’insorgenza dei debiti fuori bilancio, dei quali, com’è noto, soltanto alcuni sono riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del TUEL.

Dunque, in assenza di impegno contabile, vistato e registrato, l’obbligazione pecuniaria assume la connotazione patologica di debito fuori bilancio e tale fattispecie, per giurisprudenza consolidata, si determina non soltanto nel caso di carenza della necessaria copertura finanziaria ma anche nell’ipotesi di violazione del procedimento giuscontabile di spesa normativamente previsto, alla quale è possibile far fronte legittimamente solo mediante provvedimento di riconoscimento, nei limiti e con le forme di cui al già richiamato art. 194 del TUEL (cfr., ex multis, sez. reg. contr. Liguria, delib. n. 6/2012; sez. reg. contr. Veneto, delib. n. 461/2017/PRSP e sez. reg. contr. Lazio, delib. n. 8/2018/PAR).

Tanto precisato, pare opportuno evidenziare che, in ogni caso, i contratti che comportano spese vanno assoggettati a monte al controllo di regolarità amministrativa e contabile, che è esercitato attraverso il rilascio del parere di cui all’art. 147-bis, comma 1, del TUEL, oltre che nel visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, nonché richiamare l’attenzione sulle regole concernenti l’assunzione degli impegni fissate dal principio contabile di cui all’Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 e, segnatamente, dal punto n. 5.1., secondo il quale “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa”.