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Il dissesto rende inammissibile l’ottemperanza relativa ad un credito risalente

Nel caso di dissesto dell’ente locale, è inammissibile il ricorso per ottemperanza di un credito sorto prima del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. VI, nella sent. 16 settembre 2022, n. 5745.

Ciò che rileva, in questi casi, infatti, è la genesi del credito: poiché, nel caso specifico, si trattava di un diritto sorto molti anni prima della dichiarazione, deve darsi applicazione a quanto previsto dall’art. 252, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui “l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”.

I giudici campani hanno richiamato i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sent. n. 1/2022:

  • Le norme sul dissesto finanziario degli Enti Locali, contenute nel Titolo VIII, Capi II-IV del TUEL, sono preordinate al ripristino degli equilibri di bilancio degli enti locali in crisi, mediante un’apposita procedura di risanamento, delineando una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente, a tutela della gestione corrente, che sarebbe pregiudicata se in essa confluissero debiti sostanzialmente imputabili alle precedenti gestioni amministrative (che sono state a tal punto fallimentari da determinare il dissesto dell’ente), in modo da garantire, per il futuro, la sostenibilità finanziaria del bilancio ordinario. I soggetti della procedura di risanamento sono l’Organo straordinario di liquidazione (OSL), incaricato di provvedere al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge, e gli organi istituzionali dell’ente, chiamati ad assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria e a rimuovere le cause strutturali all’origine del dissesto (art. 245)”;
  • Le attuali e vigenti caratteristiche del procedimento di dissesto finanziario degli Enti Locali, sono espressive di un equilibrato e razionale bilanciamento, a livello normativo, con la necessità, da un lato, di ripristinare la continuità di esercizio dell’ente locale incapace di assolvere alle funzioni e i servizi indispensabili per la comunità locale, e, dall’altro lato, di tutelare i creditori. L’equilibrio così delineato sul piano della vigente normativa rende evidente e manifesto che la disciplina sullo stato di dissesto non può ritenersi contrario ad alcun parametro costituzionale, né in via diretta, né attraverso il meccanismo della norma interposta ex art. 117, comma 1, Cost.”.